Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20957 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20957 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPACI GIAMPIERO N. IL 07/08/1982
avverso la sentenza n. 1222/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/04/2016
36996/15
Motivi della decisione
L’imputato CAPACI Giampiero ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Termini Imerese
in data 7.10.2013, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui all’ art. 337
c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorso è inammissibile è generico ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalla sentenza
impugnata – che dà conto della opposizione violenta e minacciosa all’attività dei pp.uu. che
tentavano di riportarlo in cella di isolamento dopo che si era rifiutato di ritornare nella sua celai
– con la quale non si confronta.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 337 c.p. e vizio della motivazione in relazione alla
affermazione di responsabilità nonché violazione degli artt. 530-533 c.p.p.. Si verserebbe in un
caso di sola omessa collaborazione dell’imputato all’atto del P.U., con espressioni verbali
significative solo di uno sfogo di sentimenti ostili.