Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20956 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20956 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TEBINI MAJED BEN HOUCINE nato il 26/10/1981

avverso la sentenza del 22/05/2013 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Firenze, con la decisione in epigrafe
indicata, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado
riqualificava il fatto “di lieve entità” e rideterminava la pena nei confronti
di Tebini Majed Ben Houcine in anni 2 di reclusione ed C 9.000,00 di

grado, relativamente al reato di cui all’art.73, comma 5, del D.P.R. 309
del 1990. Fatto commesso a Livorno il 26 novembre 2008.
2.

Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite difensore,

deducendo, con un unico motivo di ricorso, erronea applicazione di legge,
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione
alla misura della pena e alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei
motivi, e per la loro genericità.
3. 1 La sentenza impugnata contiene adeguata motivazione,
immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, sul trattamento
sanzionatorio e sulla mancata concessione delle generiche, in relazione
alla pericolosità sociale dell’imputato; con corretta applicazione dei
principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione la sentenza ha
ritenuto che la valutazione dei numerosi e gravi precedenti penali,
gravanti sul ricorrente, osta al riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, e all’applicazione della pena nei minimi edittali previsti.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti
generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che
nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento,
sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori
logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep. 14/06/1983,
ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep.
15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del
25/03/2011 – dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle

multa, revocando l’interdizione perpetua ai pubblici uffici inflitta in primo

spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore

Così deciso il 9/03/2018

della Cassa delle ammende.

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