Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20954 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20954 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRISCARI BARBERI SALVATORE N. IL 20/11/1955
avverso la sentenza n. 382/2012 TRIBUNALE di PATTI, del
04/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/04/2016
36941/15
Motivi della decisione
L’imputato TRISCARI BARE/ERI Salvatore ha appellato a mezzo del difensore l’indicata
sentenza del Tribunale di Patti che dichiarato il predetto responsabile del reato di cui alli art.
335 c.p. e condannato a pena pecuniaria di giustizia. La Corte di appello ha disposto la
trasmissione degli atti a questa Corte in considerazione della non appellabilità della sentenza.
La difesa deduce:
Non condivisibilità del giudizio espresso dal Tribunale sulla non idoneità del luogo scelto
per la custodia del mezzo, anche tenuto conto delle testimonianze acquisite.
Insufficienza e contraddittorietà della prova sulla responsabilità.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che esulano da quelle previste,
trattandosi di censure in fatto.