Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20954 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20954 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGGIO ORAZIO nato il 23/01/1982 a BARCELLONA POZZO DI GOTTO

avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Messina con sentenza 31.03.2017 confermava la sentenza
del Tribunale di patti, sez. Dist. Sant’Agata di Militello dell’11.07.2012, appellata
dal Maggio, che lo aveva condannato alla pena di 3 mesi di reclusione ed C 160 di
multa, perché ritenuto colpevole dei reati di ricettazione, ritenuta l’ipotesi lieve di

48 CD musicali contraffatti (art. 171 ter, co. 1, lett. c), legge n. 633 del 1941), in
relazione a fatti del 21.10.2010.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo, il ricorrente a mezzo
del difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce violazione di legge
in relazione all’art. 192 c.p.p. e correlato vizio motivazionale (premesso che il
processo era stato definito con rito abbreviato e che era stato quindi acquisiti il
verbale di sequestro della G.d.F., si duole il ricorrente per aver la Corte d’appello
ritenuto provata l’illecita duplicazione dei CD in sequestro, non emergendo inoltre
da alcun atto che la PG avesse riscontrato la rispondenza del contenuto dei CD in
sequestro con quelli originali nonché l’accertamento dell’abusiva ed illecita
riproduzione; l’affermazione secondo cui il primo giudice aveva evidenziato che
l’illecita duplicazione era stata accertata anche attraverso l’ascolto a campione dei
CD sequestrati che confermava come quelli sequestrati fossero corrispondenti agli
originali viene contestata in ricorso, non risultando l’ascolto a campione dei CD
negli atti di indagine, costituite solo dal verbale di sequestro; in ogni caso, la Corte
non motiverebbe in ordine alle ragioni per le quali il presunto ascolto a campione
avrebbe provato la presunta illecita duplicazione, asserendo che solo una
consulenza tecnica avrebbe potuto chiarire se i supporti in sequestro fossero o
meno una riproduzione illecita; infine, si duole per aver la Corte d’appello asserito
l’inesistenza di specifiche deduzioni difensive sul punto, in quanto ciò avrebbe
stravolto i criteri di prova dei fatti).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato e generico.

4.

E’ anzitutto generico per aspecificità in quanto non si confronta con le

argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera
puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le
identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così

cui all’art. 648, co. 2, c.p. nonché per aver abusivamente detenuto per la vendita

dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di
novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del
gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni

(v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv.
253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte
d’appello indica dettagliatamente e con motivazione immune dal denunciato vizio,
le ragioni per le quali ha ritenuto di dover ritenere provata la illecita duplicazione
dei supporti sequestrati; ed invero, oltre all’ascolto a campione, su cui si tornerà
infra, la Corte d’appello trae argomento di prova dalla circostanza che detti CD
erano sprovvisti del contrassegno SIAE e che erano confezionati grossolanamente
con le copertine realizzate attraverso riproduzioni fotostatiche di scarsa qualità;
trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi ed anche corretta in
diritto, atteso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che se è ben vero
che la mancanza del contrassegno S.i.a.e. non può valere come indizio
dell’avvenuta consumazione dell’illecito dell’abusiva duplicazione o riproduzione
dei supporti audiovisivi, purtuttavia tale prova può essere comunque raggiunta
sulla base di altri elementi come le modalità di tempo e di luogo della vendita, il
confezionamento, il tipo di supporto utilizzato, l’assenza di loghi e marchi del
produttore o l’utilizzo di copertine fotocopiate (Sez. 3, n. 45955 del 15/11/2012 dep. 26/11/2012, Celentano, Rv. 253880).

6. Quanto alla questione dell’ascolto a campione, poi, il ricorrente contesta
l’avvenuto espletamento attraverso una censura di travisamento probatorio,
asserendo che detto ascolto non sarebbe avvenuto nonostante la Corte d’appello
richiami quanto rammentato a tal proposito dal primo giudice; sul punto, rileva il
Collegio che, nel caso di specie, non risulta dalla sentenza impugnata che la
questione fosse stata dedotta davanti al giudice di appello, avendo provveduto
solo davanti a questa Corte il ricorrente ad allegare il verbale di sequestro per
sostenere l’inesistenza di elementi in atti che comprovassero l’avvenuto ascolto a
campione dei CD sequestrati; sul punto, osserva il Collegio, la doglianza è
inammissibile, in applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte,
secondo cui in tema di ricorso per cassazione, l’adempimento dell’onere di
2

riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione

autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può costituire
lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti
tempestivamente davanti ai giudici del merito (Sez. 6, n. 12645 del 04/03/2015 dep. 25/03/2015, Bonavita, Rv. 263713); né, infine, ha pregio la doglianza
secondo cui sarebbe stata necessaria una consulenza tecnica (rectius, una perizia)
per acquisire la prova della abusiva duplicazione; sul punto, infatti, questa Corte

consumazione dell’illecito di abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti
audiovisivi, la prova di tale fatto può essere comunque raggiunta sulla base di una
pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti posti in vendita, le
modalità dell’offerta al pubblico, l’utilizzo di copertine fotocopiate o contraffatte, il
confezionamento, nonché l’assenza di loghi o marchi del produttore, non essendo
invece necessario l’espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico (Sez.
3, n. 45450 del 18/07/2014 – dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 260865); la
doglianza, infine, di aver la Corte d’appello asserito l’inesistenza di specifiche
deduzioni difensive sul punto, in quanto ciò avrebbe stravolto i criteri di prova dei
fatti, è puramente contestativa e, per tale ragione, inammissibile.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

Il Consigl ere estensore
Alessi

• rcella

Il Presidente
AIio Cav9llo

ha già affermato che in tema di tutela del diritto d’autore, per l’avvenuta

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