Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20953 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20953 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORREALE MICHELE N. IL 02/11/1959
avverso la sentenza n. 2002/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 23/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

36866/15
Motivi della decisione

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità e
con particolare riguardo all’elementi psicologico. La Corte, in particolare, non avrebbe
considerato il dichiarato della teste Liguori in relazione alla genericità del provvedimento che
imponeva gli arresti domiciliari ed attribuendo al rientro dell’imputato un significato diverso da
quello reale, legato alla necessità di azionare il dispositivo di apertura del cancello. Infine,
neanche si sarebbe provato il dolo di evasione.
Con memoria difensiva si evidenzia, quanto al profilo della condotta, che il ricorrente si
trovava sul limite di un’area continenziale e pertinenziale assorbita al locus custodiae; quanto
alla speciale diminuente di cui all’art. 385 co. 4 c.p., l’accertato tempestivo rientro
nell’abitazione non poteva che essere valutato come una consegna all’autorità.
Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalla
sentenza impugnata che dà conto – senza vizi logici – dell’arbitrario allontanamento del
ricorrente dalla sua abitazione per recarsi in un giardino limitrofo a quel domicilio – dove era
sorpreso dalla p.g. – , tanto da rientrarvi – alla vista dei militari – precipitosamente,
scavalcando la recinzione e togliendosi un indumento indossato pochi minuti prima. Quanto
alla dedotta ricorrenza della ipotesi ex art. 385 co. 4 c.p., si tratta di questione non dedotta
con il ricorso.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capoz

L’imputato CORREALE Michele ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Reggio Calabria che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Locri sez.
di Siderno in data 9.11.2011, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui
all’ art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA