Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20953 del 09/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20953 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERLITO SEBASTIANO nato il 29/10/1972 a CATANIA

avverso la sentenza del 19/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentíta la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catania con sentenza 19.05.2017, in parziale riforma della
sentenza del tribunale di Catania 2.10.2007, appellata dal Ferlito, assolveva
l’imputato per non aver commesso il fatto, limitatamente alla sostanza
stupefacente del tipo marijuana, per l’effetto rideterminando la pena in 6 anni di

aveva riconosciuto colpevole, in concorso con altro soggetto qui non ricorrente,
per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina non destinata ad uso
esclusivamente personale (art. 73, co. 1, TU Stup.), in relazione a fatti del
16.06.2006.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato su due motivi, il ricorrente a mezzo del
difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce:
1) vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi degli
artt. 125, co. 3 e 192, co. 2, c.p.p. e segnatamente, carenza motivazionale in
relazione alla diversità di apprezzamento del materiale posto alla base della
sentenza di condanna di primo grado e del grado di appello, dove non si valuta la
dichiarazione del coimputato Nicosia che si era attribuito la responsabilità esclusiva
dello stupefacente rinvenuto (dall’istruttoria non sarebbe emersa alcuna prova
certa della responsabilità dell’imputato per il concorso nella detenzione dello
stupefacente del tipo cocaina unitamente al coimputato Nicosia; dalle dichiarazioni
dei verbalizzanti non sarebbe emersa prova certa che questi detenesse lo
stupefacente né che sapesse che lo stesso era detenuto all’interno del garage; non
risulterebbe prova certa che fosse stato spontaneamente l’imputato a consegnare
lo stupefacente a richiesta dei verbalizzanti perché era a conoscenza
dell’esistenza; si aggiunge, inoltre, che il coimputato Nicosia si era assunto in via
esclusiva la responsabilità dei fatti, affermando di aver acquistato lo stupefacente
e di averlo occultato lui nel garage che deteneva il Ferlito; quest’ultimo aveva la
chiave del garage poiché al suo interno vi erano dei video-giochi in sequestro, ma
non era a conoscenza del fatto che il Nicosia avesse ivi occultato lo stupefacente,
avendo peraltro il Nicosia le chiavi del garage ove lo stupefacente venne rinvenuto;
il ragionamento della Corte sarebbe quindi fondati su presunzioni, non suffragate
da idonei elementi di riscontro; i giudici, pertanto, non avrebbero motivato sulla
inattendibilità delle dichiarazioni del Nicosia e, pertanto, l’imputato avrebbe dovuto
essere assolto per non aver commesso il fatto anche a norma dell’art. 530, cpv.,
c.p.p. esistendo un quantomeno ragionevole dubbio circa il concorso nella
detenzione della cocaina da parte del Ferlito);

reclusione ed C 26000 di multa, confermando nel resto l’appellata sentenza che lo

2) vizio di mancanza, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione in
relazione all’art. 62 bis c.p. (il diniego delle attenuanti generiche sarebbe stato
giustificato con una motivazione viziata; i giudici ne hanno escluso il
riconoscimento affermando che non si apprezzavano elementi tali per giustificarle,
avuto riguardo al fatto ed al comportamento processuale del reo, richiamandone i
precedenti penali; quanto sopra non sarebbe sufficiente per giustificare il diniego

i giudici di appello limitati a rinviare alla motivazione del primo giudice).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato e generico.

4. Ambedue i motivi sono anzitutto generici per aspecificità in quanto il ricorrente
non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che
confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai
denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei relativi
motivi di appello (che, vengono, per così dire “replicate” in questa sede di
legittimità senza alcun apprezzabile elementi di novità critica), esponendosi quindi
al giudizio di inammissibilità; ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa
Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici,
ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate
e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della
necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826
del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Gli stessi sono inoltre da ritenersi manifestamente infondati, atteso che la Corte
d’appello: 1) quanto al primo motivo, indica a pag.3 dell’impugnata sentenza le
ragioni per le quali ha ritenuto provato il concorso del Ferlito nella detenzione dello
stupefacente de tipo cocaina (concordi dichiarazioni rese sul punto dai
verbalizzanti Zuccarello e Cavallaro, da cui emerge che l’imputato consegnò agli
agenti un involucro nascosto dietro un videopoker contenente la cocaina; gli stessi
agenti, dopo aver rinvenuto un bilancino di precisione, invitarono e sollecitarono il
Ferlito a consegnare loro spontaneamente lo stupefacente in suo possesso,
facendogli capire che se non io avesse fatto, avrebbero proceduto ad una accurata
e minuziosa perquisizione; a quel punto fu il Ferlito che, resosi conto di essere
stato scoperto, ebbe a prelevare lo stupefacente nascosto dietro un videopoker,
2

delle invocate attenuanti alla luce del disposto dell’art. 132 c.p., essendosi peraltro

consegnandolo agli agenti); i giudici, poi, proseguono nel confutare la tesi
difensiva circa la mancanza di consapevolezza in capo al reo ed alla inattendibilità
delle dichiarazioni del Nicosia, finalizzate a scagionare l’amico (peraltro, aggiunge
la Corte d’appello, la consapevolezza in capo al Ferlito discende dalla circostanza
di aver avuto egli la chiave del garage in cui venne rinvenuta la cocaina e, quanto
all’inattendibilità delle dichiarazioni del Nicosia, i giudici di merito sottolineano

chiavi del garage del Ferlito – era rimasta priva di riscontro, in quanto dette chiavi
non solo non furono mai trovate ma neanche furono successivamente consegnate,
donde le uniche chiavi del garage al cui interno venne trovata la cocaina risultano
essere quelle che erano nella disponibilità del Ferlito); ancora, i giudici di appello
svolgono ulteriori considerazione al fine di confutare l’ulteriore elemento costituito
dalle dichiarazioni del teste Fichera, proprietario anche del garage in cui venne
rinvenuta la cocaina, osservando come non solo non erano stati rinvenuti i
contratti di affitto, ma anche che detta circostanza era da considerarsi comunque
irrilevante in quanto la consapevolezza del Ferlito sulla presenza della cocaina in
quel garage, alla luce degli elementi dianzi esposti, era da ritenersi provata al di
là della questione meramente formale della stipula o meno di un contratto di affitto
dei garages in favore del Nicosia), che, poi, il Ferlito avesse la disponibilità del
garage in questione, infine, la Corte d’appello lo desume da un dato logico ed
oggettivo, ossia il fatto che al suo interno erano stati rinvenuti i videopoker
sequestrati al Ferlito ed in relazione al quale egli era stato nominato custode,
nonché per il rinvenimento di alcuni effetti cambiari riferibili al medesimo.

6. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente, dunque,
appaiono manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla
ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai
giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza
impugnata e tacciandola per una presunta violazione delle legge processuale, sub
specie delle regola di valutazione della prova indiziaria ex art. 192 c.p.p., con cui,
in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa
Corte; deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla
Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga
effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne
la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep.
31/01/2000, Moro, Rv. 215745); e la sentenza sotto tale profilo, non merita
3

come l’affermazione di quest’ultimo – secondo cui egli aveva la disponibilità delle

censura; a ciò va aggiunto che le censure difensive, come articolate, non tengono
conto del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui il sindacato di
legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato
alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito,
che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non
fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti

48320 del 12/11/2009 – dep. 17/12/2009, Durante, Rv. 245880), vizi che non
ricorrono nel caso di specie nell’articolazione del processo inferenziale operato dai
giudici di appello nel pervenire all’attribuzione della responsabilità al ricorrente.

7. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto al secondo motivo relativo al
diniego delle attenuanti generiche; la Corte d’appello, infatti, ne ha escluso il
riconoscimento affermando che non si apprezzavano elementi tali per giustificarle,
avuto riguardo al fatto ed al comportamento processuale del reo, richiamandone i
precedenti penali; trattasi di motivazione immune dai denunciati vizi, mostrando
il ricorrente di non tener conto del principio per cui in tema di attenuanti generiche,
il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile
in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche
richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati
preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del
13/04/2017 – dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, questa Corte
ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, proprio il
richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

4

individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez. 4, n.

Il Presidente

Alessio S arcella

Allo Cavallo

Il Consiglie e estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA