Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20952 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20952 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAONESSA FORTUNATO DANILO N. IL 04/01/1974
avverso la sentenza n. 1725/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 25/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/04/2016
36864/15
Motivi della decisione
L’imputato PAONESSA Fortunato Danilo ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Reggio Calabria che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale
in data 7.1.2013, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui alli art. 385
c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla omessa considerazione della
deduzione difensiva che aveva fatto leva sulla carente verifica dei luoghi dove poteva essere il
ricorrente e sul ritorno a casa di questi appena saputo del controllo; violazione di legge in
relazione all’omesso riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131bis c.p., non essendo state
considerate le provate deduzioni difensive al riguardo.
Il motivo afferente alla affermazione di responsabilità è generico ed in fatto rispetto alla
motivazione resa dalla sentenza impugnata – che dà conto articolatamente della completezza
delle verifiche condotte dai CC – con la quale non si confronta.
Quello relativo al mancato riconoscimento della ipotesi ex art. 131bis c.p. è generica censura
rispetto all’assenza di elementi che ictu °cui/ giustifichino l’ipotesi invocata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore
Angelo Ca ozzi
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/ d
Il ricorso è inammissibile.