Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20952 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20952 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KINDELPITI PETIKIRI KAPUGE JAGATH SANTHI KUMAR nato il 13/10/1963

avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Genova, con la decisione in epigrafe
indicata, confermava la sentenza di condanna (rito abbreviato) nei
confronti di Kindelpiti Petikiri Kapuge a mesi 8 di reclusione ed C 1000,00
di multa, relativamente al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del

contestata (reiterata, specifica ed infraquinquennale) e tenuto conto della
diminuente prevista per la scelta del rito. Fatto commesso a Genova il 24
ottobre 2016.
2.

Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite difensore,

deducendo con un unico motivo di ricorso l’ erronea applicazione della
legge penale con riferimento all’art. 133 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibili per manifesta infondatezza del motivo,
e per la sua genericità.
3. 1 La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune
da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta
applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione
ha chiarito che la pena concretamente applicata è tutt’altro che eccessiva
atteso che l’imputato è gravato da numerosi e gravi precedenti penali e
che il fatto per cui è processo, seppur modesto, conferma l’inclinazione a
delinquere del ricorrente. Del resto, la modestia del fatto oggettivo e il
comportamento corretto e collaborativo dell’imputato sono aspetti già
tenuti in conto dal giudice di primo grado e, in particolare, nella
concessione delle attenuanti generiche. Nel ricorso si contesta solo
genericamente la quantificazione del trattamento sanzionatorio, ma non
si critica specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga
irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una
specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro
valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso
argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla
quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 – dep.
15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n.

I

1990, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva

46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301
e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv.
25646401).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

Algb CAVALLO

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P.Q.M.

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