Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20951 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20951 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSCEMI CONCETTA N. IL 08/12/1955 parte offesa nel
procedimento
BUSCEMI MARIA MICHELINA N. IL 14/04/1951 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 4882/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
18/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

RG 36777/15
Motivi della decisione

Buscenni Maria Michelina e Buscemi Concetta ricorrono personalmente contro
l’indicata ordinanza di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Torino il
18.2.2015 nell’ambito di procedimento iscritto a mod. 45.
Le ricorrenti deducono mancata notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione a
Concetta BUSCEMI; mancata notifica del decreto di fissazione della udienza a
seguito di opposizione, risultando la stessa effettuata a persone ignote;mancata

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetti non legittimati non solo
con riguardo alla qualità rivestita – trattandosi di procedimento nell’ambito del
quale non è stata neanche ipotizzata una notizia di reato – ma anche perché in
assenza di difensore abilitato.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna delle
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 300,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuna della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 26.4.2016

Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presi nte

notifica della ordinanza di archiviazione.

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