Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2095 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2095 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VINCI DAVIDE N. IL 27/10/1984
avverso la sentenza n. 3311/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 21/11/2013
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art. 133 cp, i .bo
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Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2013
. Vinci Davide ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che
ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per i reati a lui
ascritti, riducendo la pena come da dispositivo, lamentando violazione di legge e
difetto di motivazione in riferimento all’eccessivo rigore della pena inflitta.