Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20949 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20949 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRANCACCIO GIOVANNI N. IL 19/10/1967
RANIERI MARIA N. IL 21/11/199avverso la sentenza n. 316/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

36772/15
Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:
Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità, essendo la avvenuta consegna dei documenti da parte del BRANCACCIO
inconciliabile con la volontà degli imputati di ostacolare i CC nel compimento di atti del
loro ufficio. Cosicchè le minacce e le offese, avrebbero dovuto inquadrarsi in altre
fattispecie ( artt. 594, 612 c.p.). Su tale doglianza in appello la Corte avrebbe omesso
ogni motivazione.
Violazione dell’art. 54 c.p. ed omessa motivazione sul punto del ricorrente stato di
necessità in relazione al malessere accusato dalle due figlie minori degli imputati.
Violazione dell’art. 4 d. Igt. N. 288/1944 ed omessa motivazione sul punto in relazione
alle modalità aggressive ed ingiuriose poste in essere dal pubblico ufficiale nella pur
legittima attività di ufficio.
Violazione degli artt. 337 e 133 c.p. e carenza della motivazione in relazione al
trattamento sanzionatorio, sull’erroneo presupposto che la pena fosse stata applicata
nel minimo edittale.
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo è generico ed in fatto – reiterando questione già proposta in appello – rispetto
alla motivazione resa dalla sentenza impugnata – che ha fatto leva sulla consegna solo parziale
dei documenti e sull’intento di sottrarsi al controllo – con la quale non si confronta.
Quello relativo al dedotto stato di necessità è manifestamente infondato – quando non
generico – rispetto alla corretta motivazione resa sul punto che, tra l’altro, ha evidenziato che il
dedotto malessere fosse intervenuto successivamente al controllo, avendo ad esso contribuito
proprio la reazione iraconda del BRANCACCIO.
Il terzo motivo è manifestamente infondato sulla base del corretto giudizio espresso dalla Corte
in ordine alla insussistenza dei presupposti della esimente invocata.
Il quarto motivo costituisce censura al giudizio di adeguatezza della pena, espressione del
potere discrezionale demandato al giudice di merito esercitato nella specie in assenza di vizi
logici e giuridici.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presidente

Gli imputati BRANCACCIO Giovanni e RANIERI Maria ricorrono a mezzo del difensore contro
l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Salerno che ha confermato quella emessa dal
Tribunale di Nocera inferiore in data 22.2.2013, appellata dagli imputati, dichiarati responsabili
del reato di cui agli artt. 110,337 c.p. e condannati a pena di giustizia.

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