Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20949 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20949 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IZUORAH PRINESS PRINCESS LINDA nato il 15/12/1989

avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Perugia con la sentenza in epigrafe
indicata ha confermato la sentenza di primo grado di condanna nei
confronti di Izourah Priness Princess Linda alla pena di mesi 1 e
giorni 10 di arresto ed C 206,00 di ammenda per il reato di cui

settembre 2012
2.

Propone ricorso per Cassazione l’imputata, tramite il

difensore, con due distinti motivi:

inosservanza, erronea

applicazione e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine
all’art. 5 lett. B della L. n. 283/62, applicabilità della causa di non
punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei
motivi.
La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune
da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come il
motivo con il quale veniva dedotta l’insussistenza del fatto
contestato sia del tutto infondato, atteso che la materialità della
condotta censurata era stata provata nel corso del giudizio di primo
grado, anche in considerazione delle risultanze del verbale redatto
dal NAS, il 22 settembre 2012, e della testimonianza resa nel corso
dell’istruttoria dibattimentale da parte di un ufficiale di PG,
elementi pienamente confermativi della ipotesi accusatoria e
dell’incontestabile cattivo stato di conservazione degli alimenti
all’interno del locale gestito dall’imputata.
Il ricorso, del resto, sul punto, articolato in fatto, è
estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la
decisione; reiterando le motivazioni dell’appello senza critiche
specifiche, di legittimità, nei confronti della motivazione della
decisione impugnata.

i

all’art. 5, lett. B della L. n. 283 del 1962; accertato in Perugia il 22

È inammissibile n ricorso per Cassazione fondato sugli
stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in
secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito
adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle
doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano
un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del
18/07/2014 – dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.
pen. è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per
la sua genericità; inoltre, l’applicazione del 131 bis cod. pen. non è
stata avanzata al giudice di merito.
L’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. non risulta sia
stata richiesta al giudice di merito, pur nella vigenza della norma
alla data della sentenza di appello: “In tema di esclusione della
punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione
dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta
per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art.
606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in
vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello” (Sez.
7, n. 43838 del 27/05/2016 – dep. 17/10/2016, Savini, Rv.
26828101). Inoltre la corte motiva anche sulla adeguatezza del
trattamento sanzionatorio applicato in relazione alla condotta
censurata «connotata da grave trascuratezza nella conservazione
degli alimenti esposti in vendita in relazione alle caratteristiche del
prodotto in vendita quali fatti palesi dalle stesse indicazioni della
etichetta». Inoltre la pena irrogata al di sopra del minimo edittale
esclude la ricorrenza della particolare tenuità del fatto.
4. L’inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della
prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un

3.1. Anche il secondo motivo con il quale si deduce

valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità
di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art.
129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n.
32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento
in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9/03/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

A ligett\C

VY0’141 0,01/

delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

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