Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20948 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20948 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANZITTA SABATINO N. IL 09/02/1957
avverso la sentenza n. 44/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

1. PANZITTA Sabatino ricorre personalmente avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha rigettato la istanza
proposta dal predetto di revisione della sentenza emessa il 12.3.2009
dal
G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia con la quale è stato dichiarato n.d.p. nei
confronti – tra gli altri – dello stesso PANZITTA perché i reati ascrittigli sono
estinti per intervenuta prescrizione.
2. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata in quanto:
2.1. Sarebbe indicato erroneamente quale Pubblico Ministero di
udienza il sost. proc. gen. Dott. Elio Fioretti, anziché altro magistrato
intervenuto;
2.2.
Sarebbe stata omessa la citazione all’udienza del difensore di
fiducia avv. Francesco RESTUCCIA ed omessa la considerazione della memoria
prodotta in udienza dallo stesso difensore;
2.3.
Non sarebbe stato dato riscontro ad una sua richiesta ex art.
415bis c.p.p.;
2.4.
Erroneamente la Corte avrebbe ritenuto l’assenza di contrasto
tra giudicati tra la declaratoria di prescrizione di cui alla sentenza oggetto di
istanza di revisione e le decisioni – ivi compreso il decreto di archiviazione del
7.12.2011 – che avevano escluso i fatti a carico del ricorrente.
2.5.
Con memoria personale pervenuta il 16.9.2015 si ribadiscono
identicamente le ragioni del ricorso che, ancora, con ulteriore analoga memoria
si rappresentano.
3. Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile.
4. Il primo e terzo motivo sono generici quando non esulano da quelli per
i quali è ammesso ricorso.
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato quanto all’omessa
notifica al difensore; è generico in relazione alla memoria difensiva.
6. Il quarto motivo è manifestamente generico rispetto alla motivazione del
provvedimento impugnato con la quale non si confronta.
7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa in euro
2.000,00 in favore della cassa della ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 26.4.2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

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