Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20948 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20948 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINEZ TORRES MARCELO ALEXANDER nato il 22/11/1982 a MONTEVIDEO(
URUGUAY)

avverso la sentenza del 22/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
FERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. Il
Tribunale di Fermo applicava a Marcelo Alexander Martinez Torres la pena
concordata di mesi 8 di reclusione ed C 1000,00 di multa per i reati di cui
agli artt. 73, comma 5, 80, comma 1, letetra A) e G), del D.P.R. n. 309

n. 159 del 2011, riconosciute le attenuanti generiche in misura
equivalente alle contestate aggravanti, applicata la continuazione tra le
fattispecie e tenuto conto della diminuente per il rito. Fatti commessi in
Porto Sant’Elpidio il 20 febbraio 2015.
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, tramite difensore,
con un unico motivo di ricorso: omessa motivazione in ordine
all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è
manifestamente infondato e generico.
Relativamente all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. il
ricorso per Cassazione non contiene nessun motivo specifico di
applicazione della norma: «Nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.
è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata
lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in
ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia
accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero
dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie, relativa ad un patteggiamento
per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva
genericamente dedotto l’assenza ed illogicità della motivazione in ordine
all’esclusione dell’immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 cod.
proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 dep. 07/01/2015, Barzi, Rv. 261802).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

I

del 1990, e agli artt. 61 n. 2, 81, comma 2, cod. pen. , 2 e 76 del D. Lgs.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore

Così deciso iI9/03/2017
Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SOCCI

Il Presidente
Aie vAuick)
• AA)

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della Cassa delle ammende.

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