Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20947 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20947 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IBRAHIM GAMAL MOHAMED JOHNNY ALBERTO N. IL
20/08/1989
avverso la sentenza n. 4284/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del
07/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

36750/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova ha applicato a IBRAHIM GAMAL
MOHAMED JOHNNY ALBERTO, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il
reato di cui all’ art. 337 c.p. ascrittogli.

Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra
le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si
versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena
proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta
perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile
unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato
a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione,
a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute.(Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001
Ciliberti Rv. 219852).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra
le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), motivando in
relazione alle emergenze provenienti dal verbale di arresto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla verifica imposta dall’art.
129 c.p.p.

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