Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20947 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20947 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JESHILI BUJAR nato il 12/06/1966

avverso la sentenza del 13/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
RIMINI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. Il
Tribunale di Rimini applicava a Jeshili Bujar la pena concordata di anni 4 e
mesi 6 di reclusione ed C 16.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81,
110 cod. pen., e 73, comma 1, del D.P.R. n. 309 del 1990, riconosciute le

commessi in Rimini dal marzo al novembre 2013.
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, tramite difensore,
con un unico motivo di ricorso: omessa motivazione in ordine
all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono
manifestamente infondati e generici.
Relativamente all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. la
decisione impugnata chiarisce che non vi è alcun dubbio in ordine alla
penale responsabilità del Jeshili Bujar, a fronte degli esiti dell’attività di
indagine compiuta dalla PG, risultanti dall’annotazione conclusiva del 20
maggio 2014 e posti a fondamento della ordinanza coercitiva e dalle
intercettazioni telefoniche.
Il ricorso per Cassazione non contiene nessun motivo specifico di
applicazione della norma: «Nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.
è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata
lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in
ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia
accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero
dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie, relativa ad un patteggiamento
per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva
genericamente dedotto l’assenza ed illogicità della motivazione in ordine
all’esclusione dell’immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 cod.
proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 dep. 07/01/2015, Barzi, Rv. 261802).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle

attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente per il rito. Fatti

spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso iI9/03/2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

Algt;CAVALLO
/41 CCAre—

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

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