Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20945 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20945 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPEZZAFERRO FRANCESCO N. IL 04/01/1958
avverso la sentenza n. 1615/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

36728/15

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione
di responsabilità non avendo il ricorrente mai denunciato un tentativo di aggressione con una
asta di ferro in suo danno da parte del dott. Narducci, ma solo una provocazione di
quest’ultimo ai suoi danni, non costituente alcun reato. Inoltre, per negare le ingiurie da parte
del NARDUCCI, la sentenza ha obliterato la deposizione del teste Labano, le annotazioni di
servizio del Vecchioni e della guardia giurata De Geronimo che non avrebbero consentito di
superare ogni ragionevole dubbio.
Con memoria difensiva si ribadisce la fondatezza del ricorso basato – quanto al primo motivo sulla mancata corrispondenza tra il fatto ritenuto in sentenza e le informazioni processuali e quanto al secondo profilo – la violazione dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Con ulteriore memoria difensiva si deduce ulteriore motivo ai sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p.
in relazione agli artt. 368 e 594 c.p. osservando che – a seguito del decreto leg.vo n. 7 del
2016 che ha abrogato, tra gli altri, il reato di cui all’art. 594 c.p. – l’accusa di calunnia in
relazione alla falsa incolpazione dell’ingiuria, verrebbe meno.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, svolgendo considerazioni
generiche ed in fatto, rispetto alla motivazione che – correttamente rispondendo alle medesime
questioni oggi sostanzialmente riproposte – ha fondato la responsabilità dell’imputato
correttamente individuando nella condotta oggetto di querela da parte del ricorrente un vero e
proprio tentativo di aggressione, essendo stato dimostrato – al contrario dalle relazioni
acquisite del poliziotto e della guardia giurata – che era stato lo stesso ricorrente, dopo aver
inscenato una protesta presso il Pronto soccorso, a tentare di aggredire il dott. NARDUCCI,
costretto a difendersi brandendo la sbarra che segnalava la linea di cortesia a garanzia della
privacy dello sportello, non risultando che questi avesse profferito ingiurie nei confronti dello
stesso ricorrente.
Quanto al dedotto motivo aggiunto, valutabile solo come sollecitazione ai poteri di ufficio della
Corte, non incide sul reato di calunnia la parziale abrogazione del reato di ingiuria, rimanendo
la falsa incolpazione per la tentata aggressione fisica.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016

L’imputato SPEZZAFERRO Francesco ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Salerno che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
30.11.2012, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui all’ art. 368 c.p., e
condannato a pena di giustizia.

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