Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20945 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20945 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTELLONE FRANCESCO nato il 02/08/1943 a MONREALE
avverso la sentenza del 11/05/2017 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.. Il Tribunale di Palermo con la sentenza in epigrafe indicata condannava
Francesco Mastellone alla pena di € 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 5
lett. B) e 6 della legge, n. 283 del 1962; accertato in Palermo il 16 ottobre 2013.
2. Ricorre in appello (trasmesso a questa Corte di Cassazione) l’imputato,

fatto; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed eccessività della
pena irrogata.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di
manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come la PG aveva riscontrato del
prodotto ittico, di varie specie, in cattivo stato di conservazione, in particolare
commercializzato su strada ed esposto agli agenti atmosferici, senza alcuna
precauzione igienica e conservato senza ghiaccio. La sentenza rinvia all’annotazione di
servizio e al verbale di sequestro eseguito nei confronti dell’imputato e da questi
sottoscritto.
Il giudice di primo grado argomenta anche in relazione all’elemento psicologico
specificando che, trattandosi di contravvenzione, è sufficiente la colpa, indubbiamente
sussistente nel caso di specie. Il ricorso sul punto risulta oltretutto generico e
articolato solo in fatto, essendo un appello.
3. 1. Con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la
sentenza impugnata è immune da vizi censurabili, in quanto richiama il precedente
penale del ricorrente, in assenza di elementi favorevoli alla concessione. La decisione
sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità
del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile
apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da
errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep. 14/06/1983, ROSAMILIA,
Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva,
Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 – dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv.
249731).
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è
rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere
agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno
che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep.

tramite il difensore, con due distinti motivi: assoluzione per non aver commesso il

14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep.
15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex
art 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9/03/2018
Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SOCCI

Il Presidente
Aldo, CAVALLO

7AAA,t,

P.Q.M.

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