Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20944 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20944 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KARAFILAJ JETNOR N. IL 28/12/1974
avverso la sentenza n. 3240/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

36276/15
Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
– Violazione di legge in relazione all’art. 431 comma 1 lett. a) e 511 c.p.p. per la mancata
acquisizione della querela sporta dalla persona offesa.
– Violazione di legge in relazione all’art. 124 c.p. e 393 c.p., per la tardività della querela,
presentata il 3.12.2007, a fronte di presunte minacce da parte del ricorrente profferite
nell’estate del 2006.
– Vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità fondata sulla base
della sola lacunosa testimonianza della persona offesa, che non ha indicato il ricorrente
quale autore delle minacce.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo e secondo motivo hanno ad oggetto questione che non è stata proposta in appello dal
ricorrente e, comunque, manifestamente infondata, risultando la querela in atti e trattandosi di
plurime condotte convergenti tenute fino al 21.11.2007.
Il terzo motivo è generico ed in fatto rispetto all’accertata minaccia profferita dal ricorrente per
conto del fratello Artur in relazione alla sua regolarizzazione.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presi ente

L’imputato KARAFILAJ JETNOR ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Ancona che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Urbino in data
21.6.2011, appellata – tra gli altri – dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui agli
artt. 110, 81, 393 c.p. e condannato a pena di giustizia.

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