Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20944 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20944 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANNAVACCIUOLO TERESA nato il 05/02/1982 a POMPEI

avverso la sentenza del 27/06/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata,

confermava la decisione del giudice di primo grado (rito abbreviato), che aveva
condannato Teresa Cannavacciuolo alla pena di anni 3 e mesi 7 e giorni 20 di
reclusione ed C 12.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. n.

contestata recidiva, esclusa l’aggravante ex art. 80 del D.P.R. e tenuto conto della
diminuente prevista per la scelta del rito. Fatto commesso il 13 luglio 2016.
2.

Propone ricorso per Cassazione l’imputato, personalmente, con unico

motivo di ricorso: violazione di legge in relazione ai parametri ex art. 133 cod. pen e
all’art. 27 Cost.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è generico e
manifestamente infondato.
Il motivo sul trattamento sanzionatorio è estremamente generico, si limita a
ritenere eccessiva la pena e non commisurata alle emergenze fattuali e alla
personalità dell’imputata.
Nel nostro caso la Corte di appello con motivazione adeguata immune da vizi
di contraddizione o di manifesta illogicità, nel motivare il diniego alla richiesta di
riqualificare il fatto ai sensi del comma 5 dell ‘art. 73 T.U. Stup., richiamando
consolidata giurisprudenza di legittimità rileva che il quadro probatorio a carico
dell’imputata «è indice del fatto che ella, oltre a commerciare cocaina e

crack,

provvede anche alla raffinazione delle sostanze, in proprio e con metodo artigianale,
con evidente incremento della dannosità, per l’organismo dei suoi assuntori, della
droga da lei messa in commercio. La pericolosità della sua condotta è, quindi, anche
maggiore di quella, di mero spaccio, prevista dal comma 1 dell’art. 73» e che la stessa,
sebbene il Giudice di prime cure abbia considerato la recidiva contestata subvalente
alle concesse attenuanti, è comunque adusa al traffico di sostanze stupefacenti.
Con riguardo alla pena concretamente irrogata, ogni censura risulta infondata,
atteso che la stessa è stata applicata nella misura minima possibile.
3. 1. In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata
una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata
motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo
della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla
parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 –

309 del 1990, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla

dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del
05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del
08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

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Aldtp CAVALLO
,do Czet/GQ.,

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art 616 cod. proc. pen.

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