Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20943 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20943 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANDITA GIORGIO nato il 10/10/1994 a BRINDISI

avverso la sentenza del 19/04/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Lecce con sentenza 19.04.2017, in parziale riforma della
sentenza tribunale di Brindisi 5.02.2014, appellata dal Candita, riduceva la pena
inflitta a mesi 8 di reclusione ed C 2000 di multa, confermando nel resto l’appellata
sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole per aver detenuto illecitamente a fini

per il commercio (art. 73, co. 5, TU Stup.), in relazione a fatti del 4.08.2013.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il ricorrente a
mezzo del difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613, c.p.p. deduce violazione
di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 73, co. 5, TU Stup. (si duole il
ricorrente in quanto non sarebbe stato possibile, al di là di ogni ragionevole dubbio,
formulare un giudizio di condanna nei confronti del medesimo; gli elementi
indiziari indicati a sostegno dell’affermazione di responsabilità non sarebbero
supportati da un paradigma probatorio certo ed incontrovertibile; non sarebbe
emerso alcun elemento certo idoneo a provare la destinazione a terzi dello
stupefacente sequestrato; né il semplice superamento dei limiti quantitativi nella
detenzione dello stupefacente è idoneo a giustificare la responsabilità penale per
la detenzione ad uso non esclusivamente personale a fini di spaccio; nella specie,
non sarebbero stati trovati in disponibilità dell’imputato gli strumenti tipici dello
spacciatore né risultava esperita alcuna azione investigativa sulla situazione
patrimoniale dell’imputato; la sola quantità di stupefacente rinvenuto, dunque,
sarebbe inidonea a provare la destinazione a fini di cessione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato e generico.

4.

E’ anzitutto generico per aspecificità in quanto non si confronta con le

argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera
puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le
identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così
dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di
novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del

di spaccio sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 22 dosi pronte

gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni
riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
(v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv.
253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte

le ragioni per le quali ha ritenuto di dover ritenere provata la destinazione allo
spaccio dello stupefacente sequestrato; da un lato i giudici di appello evidenziano
che nell’atto di appello il fatto non era stato contestato nella sua materialità,
essendo stata dedotta ed invocata solo la destinazione dello stupefacente all’uso
esclusivamente personale; in ogni caso, dall’altro, i giudici ritengono comunque
provata la destinazione allo spaccio, indicando gli elementi da cui la stessa era
desumibile (mancata prova di uno stato di tossicodipendenza dell’imputato,
essendo assertiva la dichiarazione di fare uso personale dello stupefacente
sequestrato; modalità di confezionamento delle dosi, con l’estremità superiore
termosaldata, chiaramente funzionali alla vendita a terzi, non giustificabile ove
l’imputato ne avesse voluto fare un uso diretto; incompatibilità della detenzione
di un siffatto quantitativo a titolo di scorta personale, emergendo dalla stessa
istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato un reddito familiare pari
complessivamente a 216 C; mancata giustificazione del possesso della somma di
165 C).

6. Le doglianze, al cospetto di tale apparato argomentativo sono da ritenersi
manifestamente infondate, avendo fatto la Corte d’appello buon governo della
giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di stupefacenti, il possesso
di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma
primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva
dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque
legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale
conclusione (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione
del giudice di merito che aveva ritenuto l’illiceità penale della detenzione
dell’equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata
incapacità economica dell’imputato ai fini della costituzione di “scorte” per uso
personale: Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 – dep. 08/03/2013, De Rosa e altro,
Rv. 255726); e, nella specie, come evidenziato la Corte d’appello non ha attribuito
esclusivamente rilevanza al dato ponderale superiore ai limiti tabellari, ma ha dato
puntuale conto di elementi comprovanti l’effettiva destinazione della sostanza allo
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d’appello indica dettagliatamente e con motivazione immune dal denunciato vizio,

spaccio; a ciò va altresì aggiunto che la valutazione del giudice di merito che
affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione
di sostanze stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al
sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta
illogicità risultante dallo stesso testo della sentenza, dovendosi peraltro osservare
che l’elencazione fatta dalla giurisprudenza di indizi della finalità di cessione della

che, qualora manchi anche uno solo di tali elementi, vi sia impossibilità logicogiuridica di ritenere la stessa, ma solo esemplificativa delle possibilità emergenti
dalla fattispecie fenomeniche concrete (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996 – dep.
06/03/1996, Antognoli, Rv. 204957); il ricorrente, conclusivamente, sotto
l’apparente censura del vizio motivazionale, in realtà tenta di chiedere a questa
Corte di sostituire la propria valutazione a quella, operata dai giudici territoriali,
da egli non condivisa; ciò che si risolve, dunque, nella manifestazione del dissenso
di quest’ultimo, più che nella prospettazione di un reale vizio motivazionale; deve,
quindi, essere ribadito che il controllo di legittimità sulla correttezza della
motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria
valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica della
vicenda ed all’attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti,
non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall’art.
606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006,
al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del
09/05/2006 – dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

detenzione dello stupefacente non ha pretese tassative e codificative nel senso

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