Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20942 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20942 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TETI VINCENZO nato il 14/05/1956 a POLIA

avverso la sentenza del 10/10/2017 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di
Roma applicava a Vincenzo Teti la pena concordata di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed
C 800,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva (specifica e reiterata) e tenuto conto della diminuente prevista per

1990. Fatto commesso a Roma il 3 ottobre 2017.
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, tramite difensore, con un unico
motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine
all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
3.

Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono

manifestamente infondati e generici.
Relativamente all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. la decisione
impugnata chiarisce che dagli atti non emergono elementi tali da consentire una
pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., richiamando i
verbali di arresto e sequestro nonché i verbali di dichiarazioni rese dall’acquirente,
Ermando Ragonici, e la confessione resa dallo stesso imputato, atti dai quali emerge la
conferma dell’ipotesi accusatoria.
Il ricorso per Cassazione non contiene nessun motivo specifico di applicazione
della norma: «Nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per
genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle
ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie, relativa ad un patteggiamento per
illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto
l’assenza ed illogicità della motivazione in ordine all’esclusione dell’immediato
proscioglimento ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990)»
(Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep. 07/01/2015, Barzi, Rv. 261802).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex
art 616 cod. proc. pen.

la scelta del rito, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i19/03/2017

Angelo Matteo SOCCI

Il Presidente
Al CAVALLO
CurcALIZ./

Il Consigliere estensore

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