Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20941 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20941 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAOUI RACHID nato il 18/07/1981
avverso la sentenza del 20/09/2017 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
Data Udienza: 09/03/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Verona con sentenza 20.09.2017 applicava ex art. 444 c.p.p. al
Naoui la pena di 8 mesi di reclusione ed € 2000 di multa, con il concorso di
attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, per aver detenuto
illecitamente nove involucri termosaldati di sostanza stupefacente del tipo eroina
2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il difensore iscritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., articola un unico motivo, con cui deduce
violazione di legge e vizio di carenza della motivazione in relazione all’art. 129
c.p.p. quanto all’erronea qualificazione giuridica del fatto nonché per l’eccessività
della pena irrogata e correlato vizio motivazionale di carenza e/o contraddittorietà
e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto (in sintesi, si duole il ricorrente
del fatto che il giudice non avrebbe motivato in ordine alla insussistenza delle
condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
4.
Ed invero, deve qui ribadirsi che il “patteggiamento” è un meccanismo
processuale in virtù del quale imputato e P.M. si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, prescindendo completamente
da ogni riconoscimento di responsabilità da parte del primo. Da parte sua, il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici
e la congruità della pena richiesta, e di applicarla dopo aver accertato che non
emerge, “ictu ocu/i”, una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod.
proc. pen.. Di conseguenza, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena ex art. 444 cod. proc. pen., l’imputato può impugnare la sentenza solo per
inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.
Peraltro, la giurisprudenza più recente di questa Corte è nel senso che nella
motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc.
pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza
di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al
riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv.
263082; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085).
(art. 73, co. 5, TU Stup.), in relazione a fatti del 20.03.2017.
5. Quanto alle residue doglianze, trova applicazione il principio secondo cui in tema
di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza,
della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi
aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett.
c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice
coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1,
n. 39122 del 22/09/2015 – dep. 25/09/2015, Pg in proc. Rugiano, Rv. 264535).
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
AlessiSarcella
Au io Cavaljo
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di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal