Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20940 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20940 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORTIGLIA VINCENZO N. IL 11/03/1980
avverso la sentenza n. 1870/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

35974/15

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
– violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità
del ricorrente, risultando una mera resistenza passiva al suo accompagnamento nell’auto di
servizio e senza che fosse dimostrata la sua volontarietà di minacciare i pp.uu., non attinti da
alcun atto lesivo.
– violazione degli artt. 133, 192 c.p.p., 53 e 58 I.n. 689/81 e difetto di motivazione, in
relazione alla mancata sostituzione della pena pecuniaria a quella detentiva che non avrebbe
tenuto conto della scarsa pericolosità del fatto.
Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto, rispetto alla corretta motivazione che rispondendo alle doglianze oggi sostanzialmente riproposte – ha fondato la responsabilità
dell’imputato sulla base della sua violenta opposizione – costituita dal tentativo di colpire gli
operanti con calci e pugni – all’atto di ufficio consistente nel suo accompagnamento in caserma
presso la quale doveva essere condotto per l’identificazione, essendo privo di documenti, e
dopo un breve inseguimento successivo all’intervento sul posto dei militi, per la segnalazione
della aggressione di una donna da parte di un uomo. La conversione della pena non risulta
essere stata oggetto di devoluzione in appello.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma dì Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore
Angelo Ca ozzi

L’imputato CORTIGLIA Vincenzo ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Salerno che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
5.4.2012, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui alli art. 337 c.p. e
condannato a pena di giustizia.

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