Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20939 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20939 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLUOMO GIUSEPPE nato il 25/12/1983 a VILLARICCA

avverso la sentenza del 17/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Napoli con sentenza 17.01.2017 confermava la sentenza
emessa dal GIP/tribunale di Napoli 10.10.2016, appellata dal Belluomo, che lo
aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione ed € 20.000 di multa, con il
concorso di attenuanti generiche, in esito al giudizio abbreviato, perché

a fini di cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo marijuana con un principio
attivo puro equivalente a circa 784 dosi medie, in relazione a fatti del 7.04.2016.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il ricorrente
personalmente deduce il vizio di mancanza della motivazione (la Corte d’appello
avrebbe omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
in ordine alla responsabilità penale dell’imputato; si sarebbe limitata solo a
confermare la sentenza di primo grado, senza indicare compiutamente gli elementi
su cui fonda il giudizio di responsabilità penale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato e generico.

4.

E’ anzitutto generico per aspecificità in quanto non si confronta con le

argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera
puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le
identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così
dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di
novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del
gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni
riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
(v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv.
253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte
d’appello indica dettagliatamente e con motivazione immune dal denunciato vizio,
le ragioni per le quali ha ritenuto di dover confermare la responsabilità penale del

riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73, co. 4, TU Stup., per aver detenuto

reo (quantitativo di stupefacente rinvenuto; possesso di due bilancini di
precisione; rinvenimento di coltello con lama intrisa di stupefacente; rinvenimento
di una ingente somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio),
emergendo quindi una serie di circostanze fattuali sintomatiche di un’abituale
attività di confezionamento e di vendita della marijuana; deve essere ricordato sul
punto che la valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un

un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se
sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dallo
stesso testo della sentenza, dovendosi peraltro osservare che l’elencazione fatta
dalla giurisprudenza di indizi della finalità di cessione della detenzione dello
stupefacente non ha pretese tassative e codificative nel senso che, qualora manchi
anche uno solo di tali elementi, vi sia impossibilità logico-giuridica di ritenere la
stessa, ma solo esemplificativa delle possibilità emergenti dalla fattispecie
fenomeniche concrete (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996 – dep. 06/03/1996,
Antognoli, Rv. 204957); il ricorrente, conclusivamente, sotto l’apparente censura
del vizio motivazionale, in realtà tenta di chiedere a questa Corte di sostituire la
propria valutazione a quella, operata dai giudici territoriali, da egli non condivisa;
ciò che si risolve, dunque, nella manifestazione del dissenso di quest’ultimo, più
che nella prospettazione di un reale vizio motivazionale; deve, quindi, essere
ribadito che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non
consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei
giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica della vicenda ed all’attendibilità
delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati
nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall’art. 606, primo comma, lett. e)
cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la
carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 – dep.
13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dubbio sulla finalità di cessione.a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

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