Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20938 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20938 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOUATI SALEM N. IL 16/03/1977
avverso la sentenza n. 688/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/04/2016
35961/15
Motivi della decisione
L’imputato LOUATI SALEM ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Genova che ha confermato quella emessa dal Tribunale di La Spezia in data
6.11.2014, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 73 d.p.R. n.
309/90 in relazione a gr. 72,60 di sostanza stupefacente tipo cocaina e condannato a pena di
giustizia.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti trattandosi di censura
generica all’esercizio discrezionale dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella
specie esercitati senza vizi logici e giuridici tenendo conto dei plurimi precedenti, uno dei quali
recente e specifico, delle connotazioni del fatto e del grado di inserimento sociale dell’imputato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozz’
Il Presi ente i
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata
concessione delle attenuanti generiche, negate sulla base di mere congetture.