Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20938 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20938 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ROSA NICOLA nato il 25/10/1997 a CASERTA
avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 09/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Napoli ha riformato
parzialmente la sentenza di primo grado che aveva condannato Nicola De Rosa la
pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 4.000,00 di multa per il reato di cui alt’ art.
73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, riconosciute le attenuanti generiche e tenuto
conto della diminuente per il rito, concedendo la sospensione condizionale della pena.
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, personalmente, con un unico
motivo di ricorso: omessa motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 129 cod. proc.
pen.e sulla qualificazione giuridica del fatto.
3.
Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono
manifestamente infondati e generici.
Relativamente all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. la decisione
impugnata chiarisce che non vi è alcun dubbio in ordine alla penale responsabilità del
De Rosa, emersa incontrovertibilmente dal materiale istruttorio considerato nella
sentenza di primo grado che, pertanto, viene integralmente richiamata, e del resto
l’imputato ha reso ampia confessione al momento della convalida dell’arresto; il
motivo sulla qualificazione giuridica è generico, si limita a prospettare una mancanza
di motivazione, ma non dice dove e perché.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex
art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso iI9/03/2017
Fatto commesso in Cardito il 27 agosto 2016.