Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20937 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 20937 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

-S E ri T E

4

sul ricorso proposto da:
TRIVIERI MATTEO N. IL 07/02/1994
EZZAHIDDY IMAD N. IL 19/09/1992
avverso la sentenza n. 4344/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

35956/15
Motivi della decisione

I ricorrenti deducono identicamente:
– Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di
responsabilità con riferimento alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente
trovata nella disponibilità del ricorrente, in relazione agli indici costituiti dal quantitativo
del principio attivo, al non frazionamento in dosi, alla condizione di consumatore di
droga ed all’assenza di denaro nella disponibilità del prevenuto.
Vizio di motivazione in ordine alla istanza di riconoscimento della attenuanti generiche.
E’ pervenuto certificato di morte del TROVIERI in relazione al quale deve disporsi
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato ascritto estinto per
morte dell’imputato.
Il ricorso dello EZZAHIDDY è inammissibile.
Il primo motivo è in fatto rispetto alla ricostruzione posta a base della affermazione di
responsabilità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto alla generica richiesta in appello.
All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di TRIVIERI Matteo essendo il reatodscrittogli
estinto per morte dell’imputato.
dichiara inammissibile il ricorso di EZZAHICITY Imad e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 26.4.2016

Gli imputati EZZAHIDDY IMAD e TRIVIERI MATTEO ricorrono – il primo a mezzo del difensore
ed il secondo personalmente – contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Genova che,
in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Sanremo in data 29.3.2013, appellata
dagli imputati, dichiarati responsabile del reato di cui alt’ art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90 ha
rideterminato la pena inflitta.

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