Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20937 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20937 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILANO DIAZ EDDY nato il 13/06/1982

avverso la sentenza del 27/06/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la decisione in epigrafe
indicata, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva
condannato Eddy Miliano Diaz alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione
ed euro 18.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all’art. 73, T.U.
stup., commesso il 18 novembre 2016 (cocaina).

unico motivo di ricorso: mancanza della motivazione in relazione
all’affermazione della colpevolezza e violazione di legge in relazione alla
qualificazione del fatto nel quinto comma dell’art. 73, T.u. stup. nonché in
ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generche.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
e per genericità, articolato in fatto; peraltro reitera i motivi di appello
senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado in doppia
conforme) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste
illogicità rilevando come la quantità dello stupefacente, peraltro ingerita
per il trasporto, e l’esorbitante impegno economico per l’acquisto, in
assenza di elementi diversi fanno ritenere l’acquisto per il successivo
ricollocamento sul mercato, e non l’uso personale o di gruppo.
Il ricorso, del resto, sul punto, articolato in fatto, è estremamente
generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione; reiterando le
motivazioni dell’appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla
decisione impugnata.
È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado,
sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e
logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così
prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico
determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014,
Cariolo e altri, Rv. 26060801).
Anche relativamente al quinto comma e all’omessa concessione
delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che la decisione
impugnata, unitamente alla sentenza di primo grado, doppia conforme,
adeguatamente motiva in considerazione della quantità dello

2. Ricorre per cassazione, l’imputato, tramite il difensore, con un

stupefacente e alle modalità della condotta (ingestione di ovuli); per le
circostanze attenuanti generiche la decisione rileva l’assenza di elementi
di positiva valutazione, e sul punto il ricorso risulta estremamente
generico limitandosi a ritenere immotivato il diniego, senza specifici
motivi di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

Aldo CAVALLO

4At,

spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

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