Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20936 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20936 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ETTAOUFI MOHAMED N. IL 09/07/1972
avverso la sentenza n. 519/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/04/2016
35953/15
Motivi della decisione
L’imputato ETTAOUFI Mohamed ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Genova che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
21.11.2014, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 73 co. 5
d.p.R. n. 309/90 e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presi ente (
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti trattandosi di censura
generica all’esercizio discrezionale dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella
specie esercitati senza vizi logici e giuridici.