Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20934 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20934 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABDEL HAFED KEMMEL N. IL 05/03/1989
avverso la sentenza n. 860/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
07/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/04/2016
35927/15
Motivi della decisione
L’imputato ABDEL HAFED KEMMEL ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Venezia che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di
Verona in data 6.6.2013, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile dei reati di cui agli
artt. 337, 61 n. 2 c.p., 582,585 c.p. e 81 cpv., 495 c.p., ha rideterminato la pena inflitta.
Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p..
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il ricorso è inammissibile perché il profilo relativo alla responsabilità non è stato oggetto di
doglianza in appello, limitato al trattamento sanzionatorio e, pertanto, la relativa questione
non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.