Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20934 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20934 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CHAMKHI JABEUR nato il 10/03/1982
OTAY CHAABANE nato il 30/08/1965

avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la decisione in epigrafe indicata, in
parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado rideterminava la pena nei
confronti di Chamkhi 3abeur in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 6.800,00 di multa,
relativamente ai reati di cui ai capi A) e D) dell’imputazione (tutti per art. 110 cod.
pen. e 73, T.U. stup., ritenuto il quinto comma), unificati sotto il vincolo della

infraquinquennale) e, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado
disponeva l’espulsione di Otay Chabanee dal territorio dello Stato, confermando la
pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 450,00 di multa, relativamente ai reati
di cui ai capi B) e C) dell’imputazione (concorso nella ricettazione e detenzione illegale
di un fucile automatico cal. 12 matr. AA220004) unificati sotto il vincolo della
continuazione. Fatti commessi a Livorno dal marzo 2014 al marzo 2015.
2. Ricorrono per Cassazione, gli imputati, tramite difensore, deducendo il
Chamkhi .3abeur, con un unico motivo di ricorso, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e Otay, con un unico
motivo di ricorso, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione al diniego
di concessione delle attenuanti generiche.
3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, e per la
loro genericità.
3. 1 Con riguardo al Chamkhi, la sentenza impugnata con motivazione
adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta
applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato
come l’aumento di pena per la recidiva consegue alla valutazione dei numerosi e gravi
precedenti penali gravanti sul ricorrente. Nel ricorso si contesta solo genericamente la
quantificazione del trattamento sanzionatorio, ma non si critica specificamente la
motivazione della sentenza impugnata.
3. 2 Con riguardo all’Otay, il ricorso sul punto risulta estremamente generico,
limitandosi a ritenere dovute le circostanze attenuanti generiche in considerazione
dell’atteggiamento processuale dell’imputato.
La sentenza della Corte di appello (e la decisione di primo grado, in doppia
conforme) contiene adeguata motivazione, immune da contraddizioni e da manifeste
illogicità, sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle generiche,
in relazione alla pericolosità sociale dell’imputato corroborata dagli elementi emersi a
seguito dell’attività istruttoria.

continuazione e applicato l’aumento per la recidiva contesta (reiterata, specifica ed

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è
rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere
agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno
che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep.
14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep.
15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena
nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a
seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha
modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la
fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto
di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il
giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza
delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di
determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge,
né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 – dep.
28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una
pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata
motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo
della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla
parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del
05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del
08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, ciascuno, e delle spese del
procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/03/2018

Le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte

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