Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20933 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20933 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENNARELLI DOMENICO N. IL 27/06/1974
avverso la sentenza n. 4659/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

35856/15
Motivi della decisione
L’imputato Domenico GENNARELLI ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Monza in
data 11.10.2013, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di evasione e
condannato a pena di giustizia.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti svolgendo considerazioni
in fatto, rispetto alla corretta motivazione che ha fondato la responsabilità sull’inequivoco suo
riconoscimento mentre, senza casco, era a bordo di un ciclomotore in orario durante il quale
doveva trovarsi al lavoro.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per
omessa considerazione delle doglianze difensive e – in particolare – sul ritenuto riscontro al
riconoscimento per essere il ricorrente non rinvenuto al lavoro senza verificare l’assunto della
sorella circa il suo rientro a casa; né risulta documentazione dell’accertamento del pregresso
mancato rinvenimento al lavoro, usato come riscontro.

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