Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20933 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20933 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIASIOLI SANDRO nato il 14/02/1973 a DOLO

avverso la sentenza del 27/04/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP/Tribunale di Venezia con sentenza 27.04.2017 applicava ex art. 444
c.p.p. al BIASIOLI la pena di 4 anni di reclusione ed C 12000 di multa, previo
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, co. 7, TU Stup. e ritenuta la
continuazione interna tra i reati ascritti (acquisto a fine di cessione a terzi di

nonché di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, capo c)
nonché con i fatti già giudicati con sentenza GIP/tribunale di Venezia del
12.03.2015, irrevocabile in data 10.11.2015, in relazione a fatti contestati come
commessi dall’autunno 2012 ai primi mesi dell’anno 2013.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il difensore iscritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce violazione di legge e vizio di carenza
della motivazione (in sintesi, si duole il ricorrente del fatto che il giudice non
avrebbe motivato in ordine alla insussistenza delle condizioni legittimanti il
proscioglimento ex art. 129 c.p.p.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4.

Ed invero, deve qui ribadirsi che il “patteggiannento” è un meccanismo

processuale in virtù del quale imputato e P.M. si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, prescindendo completamente
da ogni riconoscimento di responsabilità da parte del primo. Da parte sua, il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici
e la congruità della pena richiesta, e di applicarla dopo aver accertato che non
emerge, “ictu ocu/i”, una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod.
proc. pen.. Di conseguenza, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena ex art. 444 cod. proc. pen., l’imputato può impugnare la sentenza solo per
inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.
Peraltro, la giurisprudenza più recente di questa Corte è nel senso che nella
motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc.
pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza
di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al

sostanza stupefacente del tipo cocaina, capo a), e del tipo marijuana (capo b)

riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv.
263082; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al

Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della

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