Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20932 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20932 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLEGRETTI ROBERTO N. IL 22/10/1970
avverso la sentenza n. 7560/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

35851/15
Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
– vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità acriticamente adesiva
della prima sentenza e poggiata sul riconoscimento operato dall’isp. Donadini che, però, faceva
riferimento al fatto che colui che aveva riconosciuto gli era noto come rapinatore seriale,
circostanza quest’ultima priva di fondamento in relazione al ricorrente, mai gravato di
precedenti per rapina. Né congrua può ritenersi la motivazione fondata sulle impronte digitali
del ricorrente, rispetto alla circostanza che la difesa non aveva mai accampato l’esistenza di un
fratello gemello dello stesso ricorrente, ma solo un fratello gravato di numerosi precedenti per
rapina. In ogni caso, non risulta prodotta documentazione circa la effettuata comparazione
delle impronte; né può farsi leva sull’ottenuto permesso in quella giornata, il quale risulta
correttamente rispettato dal ricorrente.
– vizio della motivazione sulla quantificazione della pena, che risulta eccessiva, e sulla mancata
prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva. Inoltre, con la rideternninazione
della pena non aveva più ragione di esistere la revoca dell’indulto disposta in primo grado.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Il primo motivo svolge considerazioni in fatto, rispetto alla corretta motivazione che ha fondato
la responsabilità sulle convergenti circostanze della sua accertata presenza in banca – desunta
dal riconoscimento operato dalla p.g. e dal rilievo delle sue impronte digitali in loco – essendo
assente dal domicilio per un permesso accordatogli per recarsi in ospedale, presso il quale non
è stato dimostrato che abbia effettivamente acceduto.
Il secondo motivo contiene censure generiche al potere discrezionale demandato al giudice di
merito, nella specie esercitato senza vizi logici e giuridici. La revoca dell’indulto non è stato
oggetto di devoluzione in appello.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016

L’imputato Roberto ALLEGRETTI ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Milano che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Monza in
data 26.3.2014, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di evasione, ha
rideterminato la pena inflitta.

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