Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20932 del 09/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20932 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARMEGGIANI GIANLUCA nato il 18/05/1968 a ALFONSINE

avverso la sentenza del 04/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
RAVENNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di
Ravenna – G.I.P. – applicava a Gianluca Parmeggiani la pena concordata di anni 1 di
reclusione ed C 2.000,00 di multa quale aumento in continuazione sulla pena di anni 2
di reclusione d C 5.000,00 di multa, applicata con la sentenza precedente della Corte

di cui agli art. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990,
applicato l’aumento per la recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) e tenuto
conto della diminuente prevista per la scelta del rito. Fatti commessi in Ravenna
dall’ottobre 2015 al marzo 2016.
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, tramite difensore, con un unico
motivo di ricorso: omessa motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 129 cod. proc.
pen.
3.

Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono

manifestamente infondati e generici.
Relativamente all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. la decisione da atto
che non emergono elementi tali da consentire una pronuncia di proscioglimento,
richiamando i verbali di arresto, perquisizione e sequestro e i verbali di si. dai quali
emerge la conferma dell’ipotesi accusatoria, e il ricorso per Cassazione non contiene
nessun motivo specifico di applicazione della norma: «Nel giudizio definito ex art. 444
cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata
lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla
indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice
l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie,
relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il
ricorrente aveva genericamente dedotto l’assenza ed illogicità della motivazione in
ordine all’esclusione dell’immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 cod. proc.
pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep. 07/01/2015,
Barzi, Rv. 261802).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex
art 616 cod. proc. pen.

I

di Appello di Bologna del 18 ottobre 2016 (irrevocabile dal 12 aprile 2017), per il reato

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

Ald9 CAVALLO

4(.4)
/
c(pi

rjcfclol
e

6

td

Così deciso 119/03/2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA