Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20930 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20930 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ALESSANDRO N. IL 06/10/1955
avverso la sentenza n. 1236/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/04/2016
35814/15
Motivi della decisione
L’imputato Alessandro ESPOSITO ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Milano che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Vigevano in data
15.1.2013, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui all’ art. 73 co. 5
d.p.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, svolgendo considerazioni
in fatto, rispetto alla doppia conforme statuizione che ha fondato la responsabilità dell’imputato
sulla diretta percezione da parte degli operanti della cessione da parte del ricorrente dello
stupefacente al BORDONI e, contemporaneamente, ricevere delle banconote da quest’ultimo come puntualmente riscontrato all’esito della perquisizione di entrambi.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, non
essendo stato vista o percepita dagli operanti la consegna dell’involucro da parte del ricorrente
al BORDONE, ma solo di una sigaretta e non essendovi alcuna incongruenza in quanto
dichiarato da quest’ultimo sul possesso dello stupefacente – acquistato in precedenza – nella
mano sinistra, mentre con la destra si riceveva la sigaretta dallo stesso ricorrente.