Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20930 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20930 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KHANIBA M’HAMED nato il 14/03/1965

avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Torino con sentenza 13.10.2016, in parziale riforma della
sentenza del tribunale di Torino 23.11.2015, appellata dal KHANIBA, riduceva la
pena inflitta all’imputato in 5 mesi di reclusione ed C 800 di multa, confermando
nel resto la sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.

eroina e cocaina, in relazione a fatti contestati come commessi in data 11.03.2015.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il ricorrente
personalmente deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché all’entità
della pena inflitta (la Corte d’appello non avrebbe riconosciuto le attenuanti
generiche, determinando la pena base in misura sensibilmente superiore al
minimo edittale; la motivazione sul punto sarebbe illogica a fronte della gravità
contenuta die fatti e dei precedenti dell’imputato).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato e generico.

4. E’ anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con
le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera
puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le
identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così
dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di
novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del
gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni
riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’irnpugnazione
(v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv.
253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte
d’appello giustifica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche per non essere ravvisabile alcun elemento positivo di rilievo, tale da

73, co. 5, Tu Stup., per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo

consentirne l’applicazione, essendo stato trovato l’imputato in possesso dello
stupefacente e l’indicazione delle sole generalità di colui che glielo avrebbe ceduto
è stata considerata inidonea quale contributo alle indagini, non essendo sufficiente
quanto sopra per il rintraccio del fornitore; a ciò si aggiunge, evidenzia la Corte
d’appello, la presenza di due precedenti penali di cui uno specifico in materia di
stupefacenti, con condanna alla pena di 2 anni di reclusione e alla multa; al

manifestamente infondate, mostrando il ricorrente di non tener conto del principio
per cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio
di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non
contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati
nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o
dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 – dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv.
271269: nella specie, questa Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione
delle attenuanti generiche, proprio il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti
penali dell’imputato). è inammissibile per manifesta infondatezza.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze, dunque, sono da ritenersi

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