Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2093 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2093 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO SALVATORE N. IL 06/06/1958
ZANTI SALVATRICE N. IL 30/03/1960
avverso la sentenza n. 3173/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA; 2R-t,g… )24,- AAJekt…
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Data Udienza: 21/11/2013

(»serva in:
FATTO E DIRITTO

Lombardo Salvatore e

o r5lvatrice ricorrono per cassazione

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contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna
loro inflitta dal giudice di primo grado per il reato di cui agli
artt.110 cp-73 DPR 309/90, e lamentano violazione di legge e mancanza o
manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione

riferibilità alla donna della condotta criminosa posta in essere dal
marito.

I ricorsi sono inammissibili, in quanto, oltre che generici, siccome
ripetitivi delle censure formulate in sede di gravame, già esaminate e
respinte dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretendono di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova della
condotta concorsuale degli imputati, la corretta qualificazione del
fatto e la conferma del giudizio di colpevolezza, operate dal giudice
di merito in coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze
acquisite e in maniera immune da profili di manifesta illogicità della
motivazione, attraverso un improprio richiamo al materiale probatorio,
non direttamente apprezzabile in questa sede ovvero sollecitare una
valutazione alternativa del fatto.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore

della prova, alla conferma del giudizio di colpevolezza e alla

della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616
cpp, di E 1.000,00.
P.

Q

M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 21/11/2013
Il

nsigliere est.

IN CAi
Presidente

,

l 7 SEN

–731

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