Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20929 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20929 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEMA LLUKAN N. IL 23/05/1987
avverso la sentenza n. 2285/2015 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
22/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

35804/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Forlì ha applicato a SEMA LLUKAN, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. peri., la pena concordata per il reato di cui all’ art. 73, comma 5 ,
d.P.R. n. 309/90 ed altro, disponendosi la confisca dello stupefacente, del denaro e dei falsi
documenti, nonché, la vendita a favore dello Stato dei telefoni cellulari sequestrati.

Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra
le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si
versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena
proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta
perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile
unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato
a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione,
a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute.(Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001
Ciliberti Rv. 219852).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra
le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), motivando
specificamente sulla congruità della pena.
Manifestamente infondata è la seconda censura sul rilievo della strumentalità dei cellulari ai
contatti con i compratori dello stupefacente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (nnillecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Pre identJ

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo:
– violazione dell’art. 81, comma 2, c.p. in mancanza della indicazione della pena base per il
reato più grave e degli aumenti effettuati.
– violazione dell’art. 240, comma 1 , c.p. in relazione alla disposta confisca dei cellulari senza
valutarne l’attinenza al delitto.

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