Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20929 del 09/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20929 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JENI MAKRM nato il 15/04/1984

avverso la sentenza del 21/04/2017 del TRIBUNALE di IMPERIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Imperia con sentenza 21.04.2017 applicava a JENI Makrm ex
art. 444 c.p.p., per il capo a), la pena di 8 mesi di reclusione ed C 1500 di multa,
riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, co. 5, TU Stu0., ed esclusa l’aggravante di
cui all’art. 61, n. 11 bis, c.p., e, per il capo b), consistito nel porto abusivo di

ammenda, esclusa la predetta aggravante, riconoscendo il beneficio della
sospensione condizionale della pena.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il difensore iscritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce violazione di legge in relazione all’art.
131 bis c.p. (si duole per non aver il giudice rilevato d’ufficio la causa di estinzione
del fatto di particolare tenuità, atteso che le modalità della condotta, l’esiguità del
danno e la non abitualità del comportamento posto in essere dal ricorrente,
integrerebbero gli elementi richiesti per il riconoscimento di tale speciale causa
estintiva)..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4.

Questa Corte ha già infatti affermato che è inammissibile il ricorso per

cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato
riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non
punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento
previste dall’art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la
pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (In
motivazione, questa S.C. ha osservato che l’istituto introdotto dall’art. 131-bis
cod. proc. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei
presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito: Sez. 4, n. 43874 del
06/10/2016 – dep. 17/10/2016, Chimenti, Rv. 267926).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

oggetti atti ad offendere ex art. 4, legge n. 110 del 1975 la pena d C 100 di

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.

Il Consiglihre estensore
Alessib S3rcella

Il Presidente
Cavallo
/Lic Cum—e&_.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA