Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20928 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20928 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAYDI MOHAMED N. IL 16/03/1982
avverso la sentenza n. 4363/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

35738/15
Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
Mancata assunzione di prova decisiva relativa alla produzione di copia del proprio
passaporto al fine di provare che al momento dei fatti si trovava in Marocco, rigettata
sulla base della sua tardività – che non teneva conto della irreperibilità dell’imputato
durante il primo grado e dell’assistenza di altro difensore – e dei precedenti a carico del
ricorrente – i quali non esplicano effetti sulla prova del fatto, come pure sul rilievo
dell’utilizzo di alias da parte dello stesso ricorrente, smentito da quanto emerge dalle
sue due registrazioni presso la casa circondariale di Monza divergenti solo in relazione
alla paternità. Dalla copia del passaporto risulta che il ricorrente era in Marocco dal 15.7
al 30.7.2011; il frammento di impronta papillare rinvenuto all’interno dell’auto non può
essere considerato sufficiente a provare che egli si trovava alla guida, dovendosi
trovare molte più impronte. Anche il riconoscimento fotografico non risulterebbe
probante, in quanto raccolto senza garanzie a difesa del ricorrente.
Illogicità della motivazione in ordine al rigetto della concorde richiesta di riduzione della
pena inflitta in primo grado rispetto all’orientamento delle S.U. che ha stabilito il dovere
di rideterminare la pena a seguito della declaratoria di incostituzionalità con sentenza n.
32/2014.
Con motivi aggiunti si reitera il contenuto del ricorso sotto entrambi i profili.
Il ricorso è inammissibile perché in fatto rispetto alla motivazione resa dalla sentenza
impugnata che senza vizi logici e giuridici – sul rilievo della mancata contestazione della
commissione del fatto in appello – ha congruamente richiamato gli elementi che fondano
correttamente l’ascrivibilità di esso al ricorrente e, in ogni caso, l’inattendibilità della
prospettazione difensiva.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore

Il Pr ‘denlie

L’imputato SAYDI Mohamed ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Como in data 10.2.2014,
appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/90 e condannato a pena di giustizia.

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