Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20927 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20927 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AZAOUZI JALLOUL N. IL 05/12/1970
avverso la sentenza n. 3308/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

35726/15
Motivi della decisione
L’imputato AZAOUtZI JALLOUL ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Vigevano in data
10.6.2010, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui agli artt.81, 385
c.p. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorso è inammissibile perché generico sia in relazione alla riconosciuta continuazione, sia in
relazione alla attenuante di cui all’art. 62 n.1 c.p., esclusa dal giudice di merito con motivazioni
con le quale il ricorrente non si confronta.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016

Il ricorrente deduce violazione della legge penale in relazione alla affermazione di
responsabilità per omessa considerazione sia della doglianza difensiva in ordine alla ritenuta
continuazione tra reati, trattandosi di una unica condotta, sia di quella fondata sull’art. 45 c.p.,
non potendosi la moglie recare personalmente in ospedale a ritirare gli esami clinici. Invita la
Corte a ritenere, in via subordinata, la sussistenza della attenuante di cui all’art. 62 n.1 c.p.,
da reputarsi equivalente alla recidiva.

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