Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20927 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20927 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALCIN PAOLO nato il 29/09/1978 a TREVISO

avverso la sentenza del 07/07/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Venezia, con la decisione in epigrafe indicata
riformava parzialmente la decisione di primo grado (giudizio abbreviato)
che aveva condannato Paolo Falcin alla pena di anni 8, mesi 10 e giorni
20 di reclusione ed euro 28.889,00 di multa, relativamente al reato di cui
agli art. 81, cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 309/90, commessi l’ 8

continuazione, tenuto conto dell’aumento per la recidiva contestata
(recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale), e della diminuizione
del rito.
2. Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite difensore, con un unico
motivo di ricorso: contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, relativamente all’art. 62 bis, cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e
per la sua genericità.
Il motivo sul trattamento sanzionatorio è estremamente generico, si
limita a ritenere eccessiva la pena e contraddittoria la motivazione
addotta dalla Corte di appello per negare la concessione delle circostanze
attenuanti generiche. Nel provvedimento impugnato, invece, il Giudice
esclude con motivazione adeguata la concessione delle generiche
relativamente ai precedenti del certificato penale e alla costante
dedizione dell’imputato a commettere illeciti in materia di stupefacenti.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti
generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che
nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento,
sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori
logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep. 14/06/1983,
ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep.
15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del
25/03/2011 – dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).
Le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. sono state
introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di
calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa
e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di

agosto 2016, unificati gli episodi criminosi sotto il vincolo della

comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi
efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la
fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la
pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa
situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di
sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo
elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della

corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore
della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del
procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

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sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al

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