Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20925 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20925 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HIDRI YLLI N. IL 17/12/1972
avverso la sentenza n. 727/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/04/2016
35662/15
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità. La Corte avrebbe erroneamente sostenuto che la OLIVO, pur rimanendo
la formale intestataria del locale – ove è stato rinvenuto lo stupefacente – lo avrebbe di
fatto ceduto al ricorrente. L’assunto è smentito dal custode che ha testimoniato che il
detto appartamento era stato occupato da sette anni da altre persone estranee al
ricorrente. Nessun rapporto, inoltre, è stato accertato tra il METAJ – al quale è stata
sequestrata la droga – ed il ricorrente, salvi i cenni di intesa del 22.1.2008.
Violazione dell’art. 649 c.p.p. e vizio della motivazione, non potendo il ricorrente essere
processato per lo spaccio della medesima sostanza in ordine alla quale è stato già
condannato in relazione alla detenzione ai fini dello spaccio, non rilevando il diverso
maggiore quantitativo per il quale si procede.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è del tutto generico ed in fatto rispetto alla articolata motivazione – anche in
risposta alle questioni oggi riproposte – resa dalla sentenza impugnata con la quale non si
confronta.
Del pari generico è il secondo motivo che – in risposta all’identica doglianza oggi riproposta ha rigettato la proposizione difensiva sul rilievo che nella specie si tratta di fatti distinti avento
ad oggetto – in un caso – la detenzione ai fini di spaccio di circa 91 chili di cocaina rinvenuto il
24.1.2008 e – nel presente caso – la cessione di circa un chilo di cocaina avvenuta due giorni
prima.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
L’imputato HIDRI YLLI ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 18.7.2014,
appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui all’ art. 73 d.P.R. n. 309/90 in
relazione a kg. 1,080 di eroina con principio attivo del 37% e condannato a pena di giustizia.