Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20924 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20924 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLAFANTE ERASMO EUGENIO N. IL 29/12/1965
avverso la sentenza n. 3376/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

35643/15
.

Motivi della decisione
L’imputato Erasmo BELLAFANTE ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Monza, sez. Desio,
in data 15.12.2012, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui alli art. 367
c.p. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico ed in fatto – anche ripetitivo di questioni
già proposte in appello – rispetto alla motivazione resa dalla sentenza impugnata con la quale
non si confronta, con particolare riguardo alla pregressa avvenuta conoscenza da parte della
teste MARIOTTI dell’attuale ricorrente, pure successivamente riconosciuto, al quale dette
soccorso in occasione dell’incidente occorso con la autovettura oggetto della falsa denuncia di
furto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità basata
sull’erroneo assunto che l’unica teste avesse conosciuto precedentemente ai fatti il nome
dell’imputato e senza tener conto che – per essere avvezzo a vicende giudiziarie – sarebbe
stato più logico modificare luogo ed orario indicati nella denuncia oggetto dell’accusa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA