Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20924 del 07/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20924 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DI PUORTO FRANCESCO nato il 04/04/1955 a CASAL DI PRINCIPE
DI PUORTO ANTONIO nato il 29/11/1963 a CASAL DI PRINCIPE
avverso la sentenza del 04/03/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 07/02/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli
confermava la sentenza con cui il tribunale di S. Maria Capua Vetere,
sezione distaccata di Aversa, in data 20•5,2010 1 aveva condannato Di
‘—2)
Puorto Francesco e Di Puorto Aonir
ciascuno alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione ai reati in rubrica loro ascritti.
Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiedono
l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli
imputati, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in
ordine alla affermazione di responsabilità dei prevenuti, nonché alla
mancata concessione in loro favore dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4,
c.p., e delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle
ritenute aggravanti.
3.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 581, co. 1 , lett. c), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in
quanto fondati su motivi (peraltro del tutto genericamente esposti), che,
riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto i
ricorrenti non si confrontano), devono considerarsi non specifici, ed anzi,
meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di
critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Cass., sez.
IV, 18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005
– 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608,
rv. 207389).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna di ciascun
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti
medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
2.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.
Il Presidente
Il Consigliere Est sore