Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20922 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20922 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARNIERI MASSIMILIANO N. IL 20/02/1979
avverso la sentenza n. 6305/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

35639/15
Motivi della decisione
L’imputato Massimiliano GUARNIERI ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
19.4.2012, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile dei reati di cui alli art. 588 c.p. (a)
e artt. 81, 110,337 c.p. (b) e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione della legge penale in relazione alla
affermazione di responsabilità in ordine al capo b), avendo la Corte trascurato le prospettazioni
difensive in ordine alla sola reazione posta in essere dall’imputato a condotte poco ortodosse
da parte degli agenti operanti.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016

Il ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto questione in ordine alla quale il giudice di
appello non è stato investito con il gravame.

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