Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20920 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20920 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SNOUNE SAID N. IL 24/03/1964
avverso la sentenza n. 2902/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

35634/15

.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla cessione dello
stupefacente, desunta da altra sentenza acquisita ex art. 238 c.p.p. senza individuare
elementi di conferma nell’ambito del presente processo.
Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della
ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, mancando la prova del dato
ponderale ipotizzato dall’accusa né potendosi escludere che una parte fosse destinata
ad uso personale.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo perché del tutto generica rispetto alla motivazione resa dalla sentenza
impugnata con la quale non si confronta che ha desunto la responsabilità non solo da quanto
accertato dalla sentenza ritualmente acquisita ma anche dagli esiti dibattimentali ottenuti dalle
dichiarazioni dell’acquirente, oltrechè da dato intercettivo.
Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalla sentenza in
relazione all’accertamento di responsabilità sullo specifico quantitativo ceduto dal ricorrente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016

L’imputato SNOUNE SAID ricorre a mezzo dei difensori contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Milano che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Varese in data
6.6.2012, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73
d.p.R. n. 309/90 in relazione a 50 grammi di cocaina, ha rideterminato la pena inflitta.

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