Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20920 del 05/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20920 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARGENTINI MAURIZIO N. IL 20/06/1960
avverso la sentenza n. 1773/2008 TRIBUNALE di PERUGIA, del
14/06/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

yule.e.0

Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 14 giugno 2010 il Tribunale di Perugia ha affermato la
penale responsabilità di Sargentini Maurizio per il reato di cui all’art.660 cod.pen., con
condanna alla pena di euro 400,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto atto di appello i difensori con relativa procura

(essendo stata inflitta la sola pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 593 cod.proc.pen. la
decisione non è appellabile) va dichiarata la inammissibilità del ricorso, in quanto redatto
da difensori non iscritti, all’epoca, all’albo speciale di cui all’art. 613 cod.proc.pen. .
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017

speciale. Tuttavia, a seguito della qualificazione dell’appello in ricorso per cassazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA